domenica, 30 dicembre 2007

Auguri per un grande 2008


Stefano Massa

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venerdì, 21 dicembre 2007

Caso intercettazioni Berlusconi: un comunicato dal Garante.


Riceviamo dal Garante per la protezione dei dati opersonali questo comunicato stampa e lo pubblichiamo integralmente anche per una doverosa attività di divulgazione culturale in materia di privacy.


Molti cordiali saluti a tutti.


Stefano Massa


COMUNICATO STAMPA


 


 


 


 


INTERCETTAZIONI BERLUSCONI IN AUDIO SU SITI WEB


 


 


            In riferimento alla segnalazione pervenuta dall’On. Berlusconi, relativa alla liceità della diffusione sui siti Internet del quotidiano "La Repubblica" e del settimanale “L’Espresso” del contenuto di alcune conversazioni telefoniche riportate anche in audio, il Garante ha chiesto alla Procura di Napoli ulteriori informazioni allo scopo di verificare se le registrazioni audio e le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche diffuse figurino tra il materiale depositato e messo a disposizione delle parti.


            Il Garante coglie l’occasione per richiamare ancora una volta i mezzi di informazione al rispetto dei principi di essenzialità e proporzionalità dell’informazione, con particolare riguardo alla tutela della dignità e dell’immagine, personale e professionale, delle persone terze citate nelle conversazioni telefoniche.


 


 


 


            Roma, 21 dicembre 2007


 

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venerdì, 14 dicembre 2007

Vicenda- Garlasco- il comunicato stampa del Garante privacy



Ho ricevuto un comunicato stampa dal Garante per la protezione dei dati personali.


Questo è il testo:




COMUNICATO STAMPA


 


 


 


 


VICENDA GARLASCO: IL GARANTE PRIVACY DOPO PUBBLICAZIONE E-MAIL CHIEDE RISPETTO PER L’INTIMITA’ DEI DUE GIOVANI


 


 


 


“La pubblicazione delle e-mail scambiate tra Alberto Stasi e Chiara Poggi è una inutile lesione della sfera più intima dei due giovani”.


Il Garante privacy (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) interviene - dopo una segnalazione relativa alla pubblicazione sul quotidiano “Libero” della corrispondenza privata tra i due protagonisti del caso di Garlasco e tra Alberto Stasi e la madre - per richiamare i mezzi di informazione al rispetto delle riservatezza delle persone coinvolte nella vicenda.


In questo come in altri casi, sottolinea l’Autorità, pur nel diritto dovere di informare su vicende di interesse pubblico, i mezzi di informazione devono astenersi dal diffondere dettagli e particolari che violino l’intimità stessa tra due persone.  A maggior ragione quando una delle due persone è defunta e quando tali dettagli non presentano alcun elemento di rilevante interesse per una maggiore comprensione del caso.


 


 


 


 


Roma, 14 dicembre 2007

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mercoledì, 12 dicembre 2007

Ultimora


Cari amici,


mi è pervenuto pochi minuti fa un comunicato stampa da parte del servizio relazioni con i mezzi di informazione presso il Garante per la protezione dei dati personali.


Di qui a seguito pubblico integralmente il testo del comunicato stampa, ed attendo vostri eventauli commenti.


Cordiali saluti.


Stefano Massa


COMUNICATO STAMPA


 


 


 


 


CASO BERLUSCONI ,GARANTE PRIVACY  DISPONE ACQUISIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE


 


 


 


     Il Garante per la protezione dei dati personali ha ricevuto oggi una segnalazione dell’on. Berlusconi relativa alla liceità della pubblicazione da parte del quotidiano “La Repubblica” delle notizie concernenti un’ inchiesta in corso presso la Procura della Repubblica di Napoli.      


    L’Autorità ha disposto l’immediata acquisizione dei necessari elementi di valutazione presso la testata giornalistica e il competente ufficio giudiziario e si è riservata sulla base dei necessari riscontri l’adozione, anche in via d’urgenza, di ogni eventuale provvedimento per i profili di propria competenza.


 


      Roma, 12 dicembre 2007


 

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martedì, 11 dicembre 2007

Mi è giunto oggi questo comunicato stampa dal Garante per la protezione dei dati personali.




Mi sembra un tema molto interessante e di grande attualità, pertanto ve lo segnalo.




Un saluto a tutti.




S.Massa


p.s. non ci crederete ma forse riesco a  far ripartire anche questo blog....


 




 




 




COMUNICATO STAMPA




 




 




ASSISTENZA TELEFONICA ED INFORMAZIONE AI CLIENTI




Le indicazioni del Garante per un corretto uso dei dati  personali




 




 




 




            Le società che si occupano di customer care, assistenza post vendita, prenotazioni di servizi,  phone-banking non sono sempre tenute ad informare in maniera burocratica la clientela sull’uso dei dati personali. Possono non farlo quando trattano i soli dati necessari ad assicurare il servizio richiesto, o il cliente è già stato informato precedentemente, ad es. al momento della sottoscrizione di un contratto, o alcuni elementi dell’informativa possono emergere nel corso del colloquio telefonico. Fornire l’informativa in questi casi costituirebbe un inutile appesantimento burocratico per le aziende senza garantire una effettiva tutela dei diritti dell’utente - che già sa a chi si sta rivolgendo e perché - oltre a comportargli un aggravio di costi. Se poi le società  intendono utilizzare i dati anche per altri fini (ad es. di marketing o profilazione) allora devono informare l’utente e chiedergli un consenso ad hoc.




        L’informativa da rendere all’interessato deve comunque essere fornita con formule sintetiche, chiare e di immediata comprensione, attraverso un operatore o utilizzando messaggi preregistrati o pubblicandola su un sito web.




       E’ quanto stabilito dal Garante, in un  provvedimento generale,  di cui è stato relatore Francesco Pizzetti (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 285 del 7 dicembre) che riguarda le attività prestate in modalità “inbound”, ossia a seguito di una chiamata dell’utente, effettuate anche attraverso canali completamente automatizzati.




      Nel provvedimento, adottato anche tenendo conto delle richieste di chiarimento provenienti da una associazione di categoria rappresentativa di alcune società di call center, l’Autorità ha inoltre invitato le società che operano nella gestione dei servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico ad assicurare elevati livelli di professionalità nel trattamento dei dati  ponendo specifica attenzione anche al profilo della loro messa in sicurezza.




      In particolare il provvedimento ha sottolineato l’importanza di adottare adeguate cautele quando un medesimo call center si trovi a gestire contemporaneamente vari data base, con tipologie diverse di informazioni, per una pluralità di committenti. Per tale motivo, prima della stipula del contratto che affida in outsourcing il servizio deve essere effettuata un’attenta analisi delle implicazioni che il trattamento dei dati può comportare.




 




 




            Roma, 10 dicembre 2007




 







 




 

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sabato, 08 dicembre 2007

Mi è pervenuto questo documento dal Garante privacy.


Potrebbe diventare un bel  tema di discussione...


Stefano Massa



COMUNICATO STAMPA


 


 


FLUSSO TRANSFRONTALIERO DI DATI: IL GARANTE CHIEDE NUOVE REGOLE PER AIUTARE LE IMPRESE MULTINAZIONALI A TUTELARE I CITTADINI


 


 


            La globalizzazione dei flussi informativi e dei mercati richiede oggi soluzioni innovative affinché le imprese multinazionali possano utilizzare modalità non burocratiche, ma pur sempre di garanzia per i cittadini, nel trasferire dati personali verso Paesi fuori dell’Unione europea. Occorre dunque rendere effettive anche in Italia le “norme vincolanti di impresa”, regole di condotta messe a punto e applicate uniformemente dai gruppi aziendali che operano in diversi Paesi.


            E’ quanto chiede il Garante per la protezione dei dati personali il quale ha segnalato a Parlamento e Governo l’esigenza di integrare la normativa italiana sulla privacy con una norma che consenta al Garante di autorizzare le società appartenenti ad uno stesso gruppo e operanti in Paesi diversi, a trasferire dati personali dall’Italia sulla base regole di condotta che il gruppo stesso si vincola ad osservare una volta che esse siano state vagliate positivamente dalle Autorità di protezione dati Ue.


            Già in alcuni Paesi dell’Ue, come Francia e Repubblica federale tedesca, il legislatore ha introdotto nella normativa nazionale un riferimento a “regole interne” al gruppo.


            Il Codice italiano sulla protezione dei dati personali non reca espresse indicazioni  in materia. Il Garante ha invitato Parlamento e Governo a prendere in esame la possibilità di inserire nel Codice un’apposita norma. Tale norma, nel prevedere la possibilità per il Garante di autorizzare il trasferimento sulla base delle garanzie assicurate dalle imprese stesse anche  mediante “regole di condotta esistenti nell’ambito di società appartenenti ad un medesimo gruppo”, dovrà specificare però che i cittadini interessati saranno garantiti anche in Italia in caso di mancata osservanza dell’impegno a rispettare queste regole.


 


 


 


            Roma,  7 dicembre 2007

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venerdì, 07 dicembre 2007

Una promessa,


farò ripartire questo blog al più presto.


Stefano Massa

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