giovedì, 21 febbraio 2008

Incredibile ma vero, questo blog ha raggiunto oggi i mille contatti!


per essere un blog superfantasettoriale, è un bel risultato no?


Un saluto a tutti ed una coppa di spumante italico virtuale per festeggiare.


Stefano

stemassa alle 08:04 in: privacy
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giovedì, 14 febbraio 2008



Questa vicenda, che viene raccontata nella newsletter n.312 del Garante per la protezione dei dati personali (ed ho deciso di riportare integralmente il testo)...mi ha lasciato molto inquieto...


Ve la sottopongo...


A voi le considerazioni del caso....secondo me è sintomatica di quanto siano precari i confini della privacy e di quanti eccessi nel trattamento dei dati personali possano essere effettuati...a tutti i livelli, nel nostro paese.


Resto in attesa delle vostre opinioni...




Un salutone




S.M.




Avvocati: no all’uso delle impronte digitali nei corsi per praticanti






Non si possono installare sistemi biometrici di rilevazione delle impronte per disciplinare gli ingressi in aula di praticanti avvocati che seguono i corsi di formazione forense, evitare assembramenti, eliminare code o scoraggiare abusivi scambi di tesserini. Il sistema è sproporzionato rispetto ai fini che intende perseguire. Lo stop è del Garante privacy che, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha vietato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere il trattamento, in qualunque forma, dei dati biometrici dei praticanti ed ha avviato un’istruttoria per verificare se vi siano i presupposti per contestare le violazioni concernenti irregolarità nell’informativa e la mancata notificazione all’Autorità prevista in questi casi dalla legge. La vicenda, arrivata all’attenzione del Garante a seguito della segnalazione di alcuni praticanti, inizia ad ottobre dello scorso anno quando il Consiglio dell’Ordine installa in prossimità delle aule dove si tengono i corsi un sistema di rilevazione di dati biometrici ed inizia ad acquisire le impronte digitali dei praticanti con l’intento di concludere le operazioni di raccolta entro gennaio 2008 ed inibire successivamente l’ingresso a tutti coloro che non abbiamo fornito le loro impronte. Nel disporre il divieto il Garante, pur riconoscendo al Consiglio dell’Ordine il compito di verificare la effettiva partecipazione dei praticanti alla Scuola, ha constatato che il trattamento effettuato era illecito perché non conforme ai principi di necessità e proporzionalità. L’uso delle impronte digitali – afferma il Garante - se può essere giustificato per obiettive e documentate esigenze di sicurezza di beni e persone in situazioni di elevato rischio, non può invece ritenersi lecito per generiche esigenze di sicurezza e di ausilio al rispetto delle regole scolastiche. Verifiche più rispettose della sfera personale degli individui possono essere disposte, ad esempio, attraverso l’utilizzazione di tesserini magnetici o controlli "a vista" dei partecipanti. Il trattamento, inoltre, è stato ritenuto non proporzionato anche sotto l’aspetto tecnico: il sistema prevede infatti la centralizzazione in un unico archivio dei codici identificativi derivati dall’esame delle impronte, anziché un sistema meno invasivo quale la memorizzazione dei singoli codici su badge nell’esclusiva disponibilità dei praticanti. Non idonea anche l’informativa che si limita a delineare solo le finalità del trattamento, senza includere gli altri elementi prescritti dal Codice privacy. Irregolare, infine, la mancata predisposizione di un sistema alternativo di ingresso in aula per chi non potesse o non intendesse acconsentire alla rilevazione delle impronte.




stemassa alle 20:39 in: pensieri, politica, privacy, dati personali
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martedì, 12 febbraio 2008



Spam telefonico: un deciso intervento del Garante per la protezione dei dati personali




La newsletter 312  del garante per la protezione dei dati personali  è ricca di interessanti novità.




Innanzitutto segnalo questo stralcio della newsletter dedicato allo spam telefonico, poi questa sera eventualmente passo al commento.




Un saluto




Stefano Massa






"Un gestore continuava ad inviare sms e mms pubblicitari anche dopo la revoca del consenso






 






Non ne potevano più dei continui sms e mms pubblicitari che ricevevano anche dopo aver detto e scritto per mesi alla loro società telefonica di cessare quegli invii che per loro erano solo fonte di disturbo ed aver espressamente revocato il consenso all’uso dei propri dati. Stanchi della pubblicità e di inutili rassicurazioni, due clienti hanno segnalato la vicenda al Garante privacy, il quale al temine di accertamenti, condotti anche presso la società, ha vietato ad H3g l’uso dei dati personali di tutti gli abbonati ad un determinato servizio telefonico perché trattati in modo illecito. L’Autorità ha prescritto al gestore l’adozione di misure organizzative e tecniche tali da assicurare a coloro che revocano il consenso di non ricevere più messaggi pubblicitari. Per il servizio in questione, la società non aveva tenuto conto delle istanze di revoca del consenso dei propri clienti e continuava ad inviare sms e mms pubblicitari incorrendo così in un sistematico trattamento illecito di dati nei confronti di una molteplicità di abbonati. La normativa stabilisce invece che si possano inviare lecitamente messaggi pubblicitari (sms, mms, e-mail) solo dopo aver acquisito il consenso informato degli interessati; prescrive inoltre che i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. Dagli accertamenti era emerso invece che i dati personali di coloro che stipulavano un contratto telefonico con la società - ed avevano inizialmente manifestato il loro consenso a ricevere pubblicità - confluivano in una banca dati che proprio riguardo al consenso non veniva mai di fatto aggiornata. Le istanze di revoca, successive alla stipula del contratto, volte a far cessare gli invii pubblicitari rimanevano infatti inascoltate e inutilizzate per aggiornare gli archivi. Oltre al provvedimento di divieto relativo all’uso dei dati personali, il Garante ha prescritto alla società una serie di misure organizzative e tecniche che dovranno essere adottate




 "Il consenso per questi messaggi pubblicitari o promozionali deve essere sempre informato, specifico e preventivo - afferma Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento - altrimenti l’attività è illecita.Anche quando il consenso è dato può comunque essere sempre liberamente revocato. Il provvedimento di divieto del Garante è, peraltro, accompagnato dall’espressa avvertenza che l’inosservanza è punita con la reclusione da tre mesi a due anni.. Un messaggio ai disturbatori: non disturbateci con i messaggi".


stemassa alle 16:01 in:
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