Informazioni creditizie e fallimenti: un provvedimento del Garante
Cari amici,
sulla newsletter n.303 del 21 marzo 2008 è stata data notizia di un recente ed importante intervento del Garante per la protezione dei dati personali.
Ve lo segnalo, pubblicando il testo integrale, e questa volta senza commenti, anche perchè la tematica mi sembra "operativa" e di grande interesse.
Un saluto.
Stefano Massa
I Sic possono trattare i dati sui fallimenti purché inseriti in archivi separati
Il ricorrente, appellandosi al codice di deontologia sul credito al consumo e sui sistemi di informazione creditizia (Sic), riteneva illecito il trattamento dei propri dati da parte della società sostenendo che le informazioni relative al fallimento non rientrano tra i "dati che consentono di valutare la situazione finanziaria ed il merito creditizio dell'interessato". La resistente, dal suo canto, ha invece affermato di poter trattare legittimamente questa tipologia di dati, in quanto informazioni pubbliche desunte dal registro delle imprese, e di aver conservato i dati inerenti alla procedura fallimentare del ricorrente in un archivio separato del sistema di informazioni creditizie.
Nel dare ragione alla società, il Garante ha però ricordato e sottolineato come il codice deontologico relativo al credito al consumo dispone che i dati di fonte pubblica (come, in questo caso, quelli relativi al fallimento) possono essere lecitamente trattati dalle società che gestiscono un Sic, purché tali dati siano contenuti in archivi separati dal complessivo sistema di informazioni creditizie e non interconnessi ad esso.
I dati relativi alle procedure fallimentari possono essere trattati dalle "centrali rischi" private (oggi Sic) purché conservati in un archivio distinto dalle altre informazioni creditizie gestite. È quanto ribadito dal Garante nel dichiarare (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) l'infondatezza del ricorso di una persona nel quale si chiedeva la cancellazione di dati relativi ad un fallimento.













