giovedì, 01 maggio 2008

Dati fiscali e pubblicazione su internet


Cari amici,


per un grave lutto ho sospeso le pubblicazioni su www.laprivacy.splinder.com


Oggi riprendo, segnalando la decisione del Garante relativa alla pubblicazione sul web degli elenchi dei contribuenti da parte dell'agenzia delle entrate.


E' un provvedimento che mi sento di condividere, e mi piacerebbe conoscere la vostra opinione.


Un saluto.

Stefano Massa













Pubblicazione Internet degli elenchi dei contribuenti da parte dell'Agenzia delle entrate - 30 aprile 2008


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;


VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);


VISTO l'art. 69 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti;


VISTO che il predetto art. 69, comma 6, prevede, ai fini della consultazione dei predetti elenchi, il loro deposito, per la durata di un anno, sia presso l'ufficio dell'amministrazione finanziaria, sia presso i comuni interessati;


RILEVATO che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 marzo 2008, che individua le modalità e i termini di formazione degli elenchi relativi all'anno di imposta 2005, ha disposto una diversa modalità di pubblicazione di tali elenchi in un'apposita sezione del sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it;


RILEVATO altresì che tali elenchi, suddivisi in relazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti, sono liberamente consultabili anche con la possibilità di salvarne una copia con funzioni di trasferimento file;


CONSIDERATO che il citato art. 69, come già rilevato più volte da questa Autorità, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Codice, la base giuridica per pubblicare elenchi dei contribuenti, recando "una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti" "operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali" (v. Provv. 17 gennaio 2001, doc. web n. 41031, Provv. 2 luglio 2003, doc. web. n. 1081728, nonché Provv. 18 ottobre 2007, doc. web. n. 1454901);


RILEVATO che, "come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività" (v., in particolare, Provv. del 2 luglio 2003, cit.);


CONSIDERATO tuttavia che il legislatore ha demandato all'Amministrazione finanziaria esclusivamente il compito di formare annualmente gli elenchi dei contribuenti e che il regime di pubblicità è invece direttamente prescritto per legge (art. 69, comma 6, cit.);


RILEVATO che, all'esito di una preliminare verifica effettuata da questa Autorità, la pubblicazione dei predetti elenchi attraverso il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it risulta allo stato non conforme alla normativa di settore;


CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a) e d) del Codice, può, anche d'ufficio, disporre il blocco e adottare altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;


RILEVATA la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti e di invitare in via d'urgenza l'Agenzia a sospendere nel frattempo la pubblicazione dei dati personali contenuti negli elenchi dei contribuenti sopra menzionati tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it, nelle more della definizione degli ulteriori accertamenti da parte di questa Autorità;


RISERVATA  la formulazione in altra sede di un invito ai mezzi di informazione a non divulgare i dati estratti dagli elenchi resi disponibili in Internet dall'Agenzia con le predette modalità;


VISTA la documentazione in atti;


VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;


Relatore il prof. Francesco Pizzetti;


TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE



ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, chiede ulteriori chiarimenti e invita l'Agenzia delle entrate a sospendere nel frattempo la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it.



Roma, 30 aprile 2008


IL PRESIDENTE

Pizzetti


IL RELATORE


Pizzetti


IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli


 


 

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giovedì, 14 febbraio 2008



Questa vicenda, che viene raccontata nella newsletter n.312 del Garante per la protezione dei dati personali (ed ho deciso di riportare integralmente il testo)...mi ha lasciato molto inquieto...


Ve la sottopongo...


A voi le considerazioni del caso....secondo me è sintomatica di quanto siano precari i confini della privacy e di quanti eccessi nel trattamento dei dati personali possano essere effettuati...a tutti i livelli, nel nostro paese.


Resto in attesa delle vostre opinioni...




Un salutone




S.M.




Avvocati: no all’uso delle impronte digitali nei corsi per praticanti






Non si possono installare sistemi biometrici di rilevazione delle impronte per disciplinare gli ingressi in aula di praticanti avvocati che seguono i corsi di formazione forense, evitare assembramenti, eliminare code o scoraggiare abusivi scambi di tesserini. Il sistema è sproporzionato rispetto ai fini che intende perseguire. Lo stop è del Garante privacy che, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha vietato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere il trattamento, in qualunque forma, dei dati biometrici dei praticanti ed ha avviato un’istruttoria per verificare se vi siano i presupposti per contestare le violazioni concernenti irregolarità nell’informativa e la mancata notificazione all’Autorità prevista in questi casi dalla legge. La vicenda, arrivata all’attenzione del Garante a seguito della segnalazione di alcuni praticanti, inizia ad ottobre dello scorso anno quando il Consiglio dell’Ordine installa in prossimità delle aule dove si tengono i corsi un sistema di rilevazione di dati biometrici ed inizia ad acquisire le impronte digitali dei praticanti con l’intento di concludere le operazioni di raccolta entro gennaio 2008 ed inibire successivamente l’ingresso a tutti coloro che non abbiamo fornito le loro impronte. Nel disporre il divieto il Garante, pur riconoscendo al Consiglio dell’Ordine il compito di verificare la effettiva partecipazione dei praticanti alla Scuola, ha constatato che il trattamento effettuato era illecito perché non conforme ai principi di necessità e proporzionalità. L’uso delle impronte digitali – afferma il Garante - se può essere giustificato per obiettive e documentate esigenze di sicurezza di beni e persone in situazioni di elevato rischio, non può invece ritenersi lecito per generiche esigenze di sicurezza e di ausilio al rispetto delle regole scolastiche. Verifiche più rispettose della sfera personale degli individui possono essere disposte, ad esempio, attraverso l’utilizzazione di tesserini magnetici o controlli "a vista" dei partecipanti. Il trattamento, inoltre, è stato ritenuto non proporzionato anche sotto l’aspetto tecnico: il sistema prevede infatti la centralizzazione in un unico archivio dei codici identificativi derivati dall’esame delle impronte, anziché un sistema meno invasivo quale la memorizzazione dei singoli codici su badge nell’esclusiva disponibilità dei praticanti. Non idonea anche l’informativa che si limita a delineare solo le finalità del trattamento, senza includere gli altri elementi prescritti dal Codice privacy. Irregolare, infine, la mancata predisposizione di un sistema alternativo di ingresso in aula per chi non potesse o non intendesse acconsentire alla rilevazione delle impronte.




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giovedì, 10 gennaio 2008

Cari amici,


prendendo spunto dall'ultima newsletter del Garante per la protezione dei dati personali, ho pubblicato oggi un articolo su www.dirittosuweb.com .


Questo il testo:


"Spam e comunicazioni indesiderate: il Garante per la protezione dei dati personali interviene"


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Si profilano tempi duri, anzi durissimi, per gli spammer in Italia.


Il Garante per la protezione dei dati personali è nuovamente intervenuto su una tematica sempre sotto i riflettori, quella dello spam in tutte le sue forme, ed ha  ribadito – con una recente decisione - che il destinatario di comunicazioni indesiderate (siano esse sms, fax, e mail ed mms) potrà rivolgersi al Giudice civile per ottenere un idoneo risarcimento dei danni.


 


La notizia è stata segnalata dalla newsletter n.299 del 4 gennaio 2008 del Garante per la protezione dei dati personali  e, anche sulla scorta   decisioni assunte in precedenza dal Garante, questo ennesimo intervento potrebbe dare  il via una stagione di richieste risarcitorie da parte di utenti molestati da comunicazioni  indesiderate.


In  questo senso è possibile sviluppare qualche breve riflessione che  vogliono assumere un carattere  meramente divulgativo.


Il provvedimento  del Garante (il cui relatore è stato  il Dott. Giuseppe Fortunato) è stato adottato a seguito delle ripetute segnalazioni di abusi posti in essere da parte di una società che inviava fax aventi ad oggetto proposte commerciali, fax che non erano stati né richiesti né autorizzati.


A seguito di accertamenti e di una dettagliata istruttoria, il Garante ha ribadito il principio  secondo cui l’invio di fax posto in essere senza aver ottenuto il “consenso informato” dei destinatari, fa configurare un trattamento illecito dei dati personali, con tutte le conseguenze di legge.


In tal senso sono state disattese anche le argomentazioni difensive addotte dalla Società oggetto dell’indagine del Garante: la stessa infatti aveva sostenuto che i numeri di fax erano stati inviati solo a soggetti i cui numeri erano stati estratti da “elenchi categorici” (quali, ad esempio, le Pagine bianche), e quindi ci si sarebbe trovati dinanzi ad una sorta di “consenso presunto”.


Il Garante, sul punto, ha ribadito che anche in questi casi deve essere ottenuto il consenso preventivo all’invio di informazioni commerciali, specialmente quando le stesse sono poste in essere con determinate metodiche (come, ad esempio, l’invio di  fax,  sms o mms, e-mail oppure attraverso chiamate vocali effettuate con operatore automatico), e pertanto – tornando al caso in esame-  la società oggetto del provvedimento di divieto non potrà più utilizzare i dati personali in suo possesso.


In questo modo è stato sancito – si spera definitivamente - anche un principio generale di estrema importanza.


Senza consenso preventivo non si potrà inviare qualsivoglia tipo di pubblicità attraverso sms, mms, fax, posta elettronica e chiamate vocali a mezzo di operatore automatico.


Stabilito il principio generale, occorre adesso soffermarsi, seppur brevemente, sulle potenziali implicazioni legate ai profili risarcitori, e soprattutto, focalizzare l’attenzione sui potenziali danni arrecati dallo spam.


E’ indubbio che l’invio non richiesto di fax comporta  dei palesi danni economici quali, ad esempio, il consumo di carta o di carta termica, lo spreco di toner, l’occupazione indebita di linee telefoniche, per non parlare del disturbo arrecato dalle comunicazioni indesiderate nonché del costo in termini di tempo perso da parte del soggetto “contattato”.


E lo stesso principio può essere – seppur in maniera diversa – esteso anche al tempo dedicato a leggere ed eliminare e-mail contenenti spam  (o sms ed mms).


Indubbiamente una forma di “danno” potrebbe essere ipotizzata  e riconosciuta, e conseguentemente, potrebbe far scattare un risarcimento per la vittima dello spam.


Resta da verificare ed analizzare se, in sede giudiziaria,  accanto alla richiesta di risarcimento danni in casi del genere possa essere ipotizzata  o meno anche una forma di micro-danno esistenziale, ma ciò sarà oggetto di future riflessioni.


Il dato certo ed inequivocabile,  alla luce della decisione  del Garante per la protezione dei personali, è che per gli spammer in Italia si profilano tempi molto ma molto duri.


Sempre in attesa di conoscere, beninteso, quale sarà l’orientamento operativo dei magistrati in tema di risarcimento danni in questa particolare e delicata materia.


Avv. Stefano Massa


 

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venerdì, 21 dicembre 2007

Caso intercettazioni Berlusconi: un comunicato dal Garante.


Riceviamo dal Garante per la protezione dei dati opersonali questo comunicato stampa e lo pubblichiamo integralmente anche per una doverosa attività di divulgazione culturale in materia di privacy.


Molti cordiali saluti a tutti.


Stefano Massa


COMUNICATO STAMPA


 


 


 


 


INTERCETTAZIONI BERLUSCONI IN AUDIO SU SITI WEB


 


 


            In riferimento alla segnalazione pervenuta dall’On. Berlusconi, relativa alla liceità della diffusione sui siti Internet del quotidiano "La Repubblica" e del settimanale “L’Espresso” del contenuto di alcune conversazioni telefoniche riportate anche in audio, il Garante ha chiesto alla Procura di Napoli ulteriori informazioni allo scopo di verificare se le registrazioni audio e le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche diffuse figurino tra il materiale depositato e messo a disposizione delle parti.


            Il Garante coglie l’occasione per richiamare ancora una volta i mezzi di informazione al rispetto dei principi di essenzialità e proporzionalità dell’informazione, con particolare riguardo alla tutela della dignità e dell’immagine, personale e professionale, delle persone terze citate nelle conversazioni telefoniche.


 


 


 


            Roma, 21 dicembre 2007


 

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mercoledì, 23 novembre 2005

L'INIZIO DI UNA NUOVA AVVENTURA

Cari amici, oggi inizia ufficialmente l'avventura del blog "LAPRIVACY"

La Privacy sarà un blog semi-tecnico in cui si parlerà del tema della privacy.

Analizzeremo insieme e discuteremo della normativa italiana, di quella comunitaria, e scruteremo con occhio curioso  le decisioni del garante italiano.

L'impostazione del blog sarà da un lato tecnico (sono un laureato in legge da sempre appassionato del tema-privacy9 e dall'altro discorsivo, anche perchè questa deve essere un'area discorsiva aperta e comprensibile anche a persone non "addette ai lavori".

Anche perchè - e questa è una mia profonda convinzione - la privacy è e resta un tema serissimo, da non sottovalutare e da tener sempre ben monitorato.

I primi due casi che analizzeremo insieme nei primi due post saranno:

1- privacy e ricette sanitarie, il caso Campania

2 - richieste di invalidità e privacy.

Dai prossimi giorni si inizia, nel frattempo benvenutia bordo.

Un saluto e un sorriso  a tutti.

Stefano Massa

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