giovedì, 01 maggio 2008

Dati fiscali e pubblicazione su internet


Cari amici,


per un grave lutto ho sospeso le pubblicazioni su www.laprivacy.splinder.com


Oggi riprendo, segnalando la decisione del Garante relativa alla pubblicazione sul web degli elenchi dei contribuenti da parte dell'agenzia delle entrate.


E' un provvedimento che mi sento di condividere, e mi piacerebbe conoscere la vostra opinione.


Un saluto.

Stefano Massa













Pubblicazione Internet degli elenchi dei contribuenti da parte dell'Agenzia delle entrate - 30 aprile 2008


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;


VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);


VISTO l'art. 69 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti;


VISTO che il predetto art. 69, comma 6, prevede, ai fini della consultazione dei predetti elenchi, il loro deposito, per la durata di un anno, sia presso l'ufficio dell'amministrazione finanziaria, sia presso i comuni interessati;


RILEVATO che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 marzo 2008, che individua le modalità e i termini di formazione degli elenchi relativi all'anno di imposta 2005, ha disposto una diversa modalità di pubblicazione di tali elenchi in un'apposita sezione del sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it;


RILEVATO altresì che tali elenchi, suddivisi in relazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti, sono liberamente consultabili anche con la possibilità di salvarne una copia con funzioni di trasferimento file;


CONSIDERATO che il citato art. 69, come già rilevato più volte da questa Autorità, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Codice, la base giuridica per pubblicare elenchi dei contribuenti, recando "una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti" "operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali" (v. Provv. 17 gennaio 2001, doc. web n. 41031, Provv. 2 luglio 2003, doc. web. n. 1081728, nonché Provv. 18 ottobre 2007, doc. web. n. 1454901);


RILEVATO che, "come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività" (v., in particolare, Provv. del 2 luglio 2003, cit.);


CONSIDERATO tuttavia che il legislatore ha demandato all'Amministrazione finanziaria esclusivamente il compito di formare annualmente gli elenchi dei contribuenti e che il regime di pubblicità è invece direttamente prescritto per legge (art. 69, comma 6, cit.);


RILEVATO che, all'esito di una preliminare verifica effettuata da questa Autorità, la pubblicazione dei predetti elenchi attraverso il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it risulta allo stato non conforme alla normativa di settore;


CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a) e d) del Codice, può, anche d'ufficio, disporre il blocco e adottare altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;


RILEVATA la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti e di invitare in via d'urgenza l'Agenzia a sospendere nel frattempo la pubblicazione dei dati personali contenuti negli elenchi dei contribuenti sopra menzionati tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it, nelle more della definizione degli ulteriori accertamenti da parte di questa Autorità;


RISERVATA  la formulazione in altra sede di un invito ai mezzi di informazione a non divulgare i dati estratti dagli elenchi resi disponibili in Internet dall'Agenzia con le predette modalità;


VISTA la documentazione in atti;


VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;


Relatore il prof. Francesco Pizzetti;


TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE



ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, chiede ulteriori chiarimenti e invita l'Agenzia delle entrate a sospendere nel frattempo la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it.



Roma, 30 aprile 2008


IL PRESIDENTE

Pizzetti


IL RELATORE


Pizzetti


IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli


 


 

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lunedì, 07 gennaio 2008

Newsletter 310 dal garante privacy: una prima segnalazione.



Cari amici, innanzitutto buon anno. Mi è giunta oggi la newsletter da parte del Garante e, certo di farvi cosa gradita, inizio a segnalarVi questo interessante argomento, riproponendovi il testo della newsletter.


Questa sera magari scrivero qualche riflessione...


Stefano Massa



Gli “spammer” rischiano


il risarcimento danni


Il Garante ha riaffermato il principio riguardo ad un caso di invio di fax non richiesti


 


Il destinatario di fax, e-mail, sms e mms indesiderati può rivolgersi al giudice civile e chiedere un risarcimento per la lesione dei propri diritti. Lo ha affermato in un recente provvedimento il Garante, di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, che prosegue in questo modo nell’azione di contrasto allo spam. L’Autorità ha vietato l’uso illecito di dati personali  a fini di marketing  ad una società che inviava in modo sistematico e ad una molteplicità di persone, materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali senza il consenso dei destinatari. La società raggiunta dal provvedimento di divieto non potrà più utilizzare i dati personali in suo possesso. Numerose irregolarità erano infatti emerse nel corso degli accertamenti svolti a seguito di alcune segnalazioni nelle quali si lamentava l’invio di fax indesiderati da parte di una società che promuoveva prodotti e servizi per conto di altre aziende. Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito che inviare fax commerciali, senza aver prima ottenuto il consenso informato dei destinatari, comporta un trattamento illecito. Non solo: lo spam può causare danni al destinatario. Nel caso di invio via fax, tale danno può consistere, tra l’altro, nella perdita di tempo, nell’uso indebito della carta, del toner del suo apparecchio e nel disturbo provocato dalla comunicazione indesiderata che tiene occupato l’apparecchio.


La società, dal canto suo, si era giustificata asserendo di inviare fax commerciali solo a soggetti economici i cui numeri sarebbero reperibili sugli elenchi categorici (es. Pagine gialle, Pagine utili). Il Garante ha spiegato che, anche nel caso si utilizzino tali elenchi, non vi è possibilità di un invio senza consenso quando le comunicazioni commerciali sono effettuate con particolari modalità (via fax, posta elettronica, sms o mms o chiamate vocali mediante operatore automatico).


“Le comunicazioni non desiderate, siano esse quelle effettuate via telefono, fax, o quelle elettroniche via sms, mms, e-mail –afferma Giuseppe Fortunatorappresentano oggi le forme più invasive di disturbo nella vita quotidiana di utenti e consumatori. E’ un


fenomeno che va combattuto per liberare le reti di comunicazione da chi le ingolfa solo per proprio profitto. In questa battaglia di civiltà il Garante ha proceduto ad ispezioni tramite Guardia di Finanza, ha denunciato alla magistratura i responsabili, ha comminato notevoli sanzioni e su questa strada proseguirà nella difesa dei cittadini in maniera sempre più incisiva.” 


 


 

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mercoledì, 12 dicembre 2007

Ultimora


Cari amici,


mi è pervenuto pochi minuti fa un comunicato stampa da parte del servizio relazioni con i mezzi di informazione presso il Garante per la protezione dei dati personali.


Di qui a seguito pubblico integralmente il testo del comunicato stampa, ed attendo vostri eventauli commenti.


Cordiali saluti.


Stefano Massa


COMUNICATO STAMPA


 


 


 


 


CASO BERLUSCONI ,GARANTE PRIVACY  DISPONE ACQUISIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE


 


 


 


     Il Garante per la protezione dei dati personali ha ricevuto oggi una segnalazione dell’on. Berlusconi relativa alla liceità della pubblicazione da parte del quotidiano “La Repubblica” delle notizie concernenti un’ inchiesta in corso presso la Procura della Repubblica di Napoli.      


    L’Autorità ha disposto l’immediata acquisizione dei necessari elementi di valutazione presso la testata giornalistica e il competente ufficio giudiziario e si è riservata sulla base dei necessari riscontri l’adozione, anche in via d’urgenza, di ogni eventuale provvedimento per i profili di propria competenza.


 


      Roma, 12 dicembre 2007


 

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