giovedì, 01 maggio 2008

Dati fiscali e pubblicazione su internet


Cari amici,


per un grave lutto ho sospeso le pubblicazioni su www.laprivacy.splinder.com


Oggi riprendo, segnalando la decisione del Garante relativa alla pubblicazione sul web degli elenchi dei contribuenti da parte dell'agenzia delle entrate.


E' un provvedimento che mi sento di condividere, e mi piacerebbe conoscere la vostra opinione.


Un saluto.

Stefano Massa













Pubblicazione Internet degli elenchi dei contribuenti da parte dell'Agenzia delle entrate - 30 aprile 2008


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;


VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);


VISTO l'art. 69 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti;


VISTO che il predetto art. 69, comma 6, prevede, ai fini della consultazione dei predetti elenchi, il loro deposito, per la durata di un anno, sia presso l'ufficio dell'amministrazione finanziaria, sia presso i comuni interessati;


RILEVATO che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 marzo 2008, che individua le modalità e i termini di formazione degli elenchi relativi all'anno di imposta 2005, ha disposto una diversa modalità di pubblicazione di tali elenchi in un'apposita sezione del sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it;


RILEVATO altresì che tali elenchi, suddivisi in relazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti, sono liberamente consultabili anche con la possibilità di salvarne una copia con funzioni di trasferimento file;


CONSIDERATO che il citato art. 69, come già rilevato più volte da questa Autorità, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Codice, la base giuridica per pubblicare elenchi dei contribuenti, recando "una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti" "operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali" (v. Provv. 17 gennaio 2001, doc. web n. 41031, Provv. 2 luglio 2003, doc. web. n. 1081728, nonché Provv. 18 ottobre 2007, doc. web. n. 1454901);


RILEVATO che, "come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività" (v., in particolare, Provv. del 2 luglio 2003, cit.);


CONSIDERATO tuttavia che il legislatore ha demandato all'Amministrazione finanziaria esclusivamente il compito di formare annualmente gli elenchi dei contribuenti e che il regime di pubblicità è invece direttamente prescritto per legge (art. 69, comma 6, cit.);


RILEVATO che, all'esito di una preliminare verifica effettuata da questa Autorità, la pubblicazione dei predetti elenchi attraverso il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it risulta allo stato non conforme alla normativa di settore;


CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a) e d) del Codice, può, anche d'ufficio, disporre il blocco e adottare altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;


RILEVATA la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti e di invitare in via d'urgenza l'Agenzia a sospendere nel frattempo la pubblicazione dei dati personali contenuti negli elenchi dei contribuenti sopra menzionati tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it, nelle more della definizione degli ulteriori accertamenti da parte di questa Autorità;


RISERVATA  la formulazione in altra sede di un invito ai mezzi di informazione a non divulgare i dati estratti dagli elenchi resi disponibili in Internet dall'Agenzia con le predette modalità;


VISTA la documentazione in atti;


VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;


Relatore il prof. Francesco Pizzetti;


TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE



ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, chiede ulteriori chiarimenti e invita l'Agenzia delle entrate a sospendere nel frattempo la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it.



Roma, 30 aprile 2008


IL PRESIDENTE

Pizzetti


IL RELATORE


Pizzetti


IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli


 


 

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lunedì, 07 aprile 2008

Quando la tutela della riservatezza è garantita drasticamente: un caso made in Usa. 








Cari amici, oggi mi son soffermato su un caso di violazione della privacy made in Usa.








Ho trovato sul www.corriere.it di oggi questa notizia, che merita di essere segnalata, magari potrebbe essere di ispirazione anche in terra italica.




Anche perchè, e lo dico con coscienza, negli usa esistono regole flessibili in tema di privacy, ma in caso di trasgressione i rimedi sono estremamente drastici.








Un saluto affettuoso.








Stefano








Usa: infermiera spia cartelle cliniche dei vip, licenziata








07 apr 20:38 Esteri








LOS ANGELES - Un'infermiera americana, il cui nome non e' stato reso noto, e' stata licenziata dall'ospedale dell'Ucla di Los Angeles, uno dei piu' prestigiosi degli Stati Uniti, per aver spiato le cartelle cliniche dei vip, forse con l'intento di rivendere i dettagli piu' scabrosi alle riviste scandalistiche. Tra i personaggi famosi "spiati", risultano l'attrice Farrah Fawcett - famosa per aver interpretato il telefilm 'Charlie's Angels' - e Maria Shriver, moglie del governatore della California Arnold Schwarzenegger, ma si pensa che siano almeno 90 i vip le cui cartelle cliniche sono state "violate" dalla curiosa infermiera. Il direttore dell'ospedale, David Feinberg, ha tuttavia rassicurato che le informazioni private delle vittime non sono state diffuse ai tabloid.

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venerdì, 21 marzo 2008

Privacy ...vacanziera


Cari amici,


oggi avrei voluto semplicemente augurarVi buona pasqua.


Ma mi è giunta la newsletter  del Garante per la protezione dei dati personali  (precisamente la newsletter n.303 del 21 marzo 2008), che affronta una tematica estremamente interessante: la privacy nel rapporto tra albergatore e cliente.


Innanzitutto sottopongo a voi  la notizia così come è stata pubblicata sulla newsletter:


Privacy in albergo: vietato “spiare” i gusti dei clienti


Occorre un consenso specifico del cliente per l’uso dei dati a fini di marketing


 


Anche quando raccolgono via web, a fini di marketing, informazioni su gusti abitudini o preferenze dei clienti, le catene alberghiere devono richiedere uno specifico consenso per poter utilizzare quei dati. Per le finalità di marketing e di promozione commerciale la richiesta di consenso deve essere chiaramente distinta dal resto della scheda normalmente utilizzata per la raccolta dei dati ai fini della fornitura del semplice servizio alberghiero.


Lo ha ribadito il Garante con un provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato), adottato a seguito di una serie di accertamenti, con il quale ha vietato ad una catena alberghiera il trattamento dei dati raccolti illecitamente mediante il proprio sito. La catena alberghiera, a differenza di quanto correttamente fatto per i moduli sottoposti ai clienti presso le sedi degli alberghi, non aveva messo a punto un modello on line di richiesta del consenso conforme alla disciplina della privacy. Il modulo presente nella scheda da compilare via web non consentiva, infatti, al cliente di esprimere un consenso libero e specifico al trattamento dei dati a scopo commerciale.


Oltre al divieto di trattamento i dati illecitamente raccolti, la società alberghiera dovrà  individuare specifiche modalità per la richiesta del consenso per finalità di marketing.


Come potrete facilmente intuire, a seguito di questa  decisione viene stabilito un meccanismo di salvaguardia dell'utenza.  


Occorrerà, pertanto,  che  gli operatori del settore pongano in essere i necessari adempimenti per una corretta gestione della privacy della clientela e, soprattutto, dovranno essere individuate delle modalità "operative" per evitare e prevenire controversie con gli utenti.


Auguro Buona pasqua agli amici del blog (ed ai loro cari) e, gli interessati ad approfondire la tematica, potranno farlo contattandomi al seguente indirizzo di posta elettronica:


avvocatomassa    a cui dovrete aggiungere  @hotmail.it (vecchio sistema di difesa dallo spam...)


Un salutone a tutti


Stefano Massa  

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giovedì, 14 febbraio 2008



Questa vicenda, che viene raccontata nella newsletter n.312 del Garante per la protezione dei dati personali (ed ho deciso di riportare integralmente il testo)...mi ha lasciato molto inquieto...


Ve la sottopongo...


A voi le considerazioni del caso....secondo me è sintomatica di quanto siano precari i confini della privacy e di quanti eccessi nel trattamento dei dati personali possano essere effettuati...a tutti i livelli, nel nostro paese.


Resto in attesa delle vostre opinioni...




Un salutone




S.M.




Avvocati: no all’uso delle impronte digitali nei corsi per praticanti






Non si possono installare sistemi biometrici di rilevazione delle impronte per disciplinare gli ingressi in aula di praticanti avvocati che seguono i corsi di formazione forense, evitare assembramenti, eliminare code o scoraggiare abusivi scambi di tesserini. Il sistema è sproporzionato rispetto ai fini che intende perseguire. Lo stop è del Garante privacy che, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha vietato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere il trattamento, in qualunque forma, dei dati biometrici dei praticanti ed ha avviato un’istruttoria per verificare se vi siano i presupposti per contestare le violazioni concernenti irregolarità nell’informativa e la mancata notificazione all’Autorità prevista in questi casi dalla legge. La vicenda, arrivata all’attenzione del Garante a seguito della segnalazione di alcuni praticanti, inizia ad ottobre dello scorso anno quando il Consiglio dell’Ordine installa in prossimità delle aule dove si tengono i corsi un sistema di rilevazione di dati biometrici ed inizia ad acquisire le impronte digitali dei praticanti con l’intento di concludere le operazioni di raccolta entro gennaio 2008 ed inibire successivamente l’ingresso a tutti coloro che non abbiamo fornito le loro impronte. Nel disporre il divieto il Garante, pur riconoscendo al Consiglio dell’Ordine il compito di verificare la effettiva partecipazione dei praticanti alla Scuola, ha constatato che il trattamento effettuato era illecito perché non conforme ai principi di necessità e proporzionalità. L’uso delle impronte digitali – afferma il Garante - se può essere giustificato per obiettive e documentate esigenze di sicurezza di beni e persone in situazioni di elevato rischio, non può invece ritenersi lecito per generiche esigenze di sicurezza e di ausilio al rispetto delle regole scolastiche. Verifiche più rispettose della sfera personale degli individui possono essere disposte, ad esempio, attraverso l’utilizzazione di tesserini magnetici o controlli "a vista" dei partecipanti. Il trattamento, inoltre, è stato ritenuto non proporzionato anche sotto l’aspetto tecnico: il sistema prevede infatti la centralizzazione in un unico archivio dei codici identificativi derivati dall’esame delle impronte, anziché un sistema meno invasivo quale la memorizzazione dei singoli codici su badge nell’esclusiva disponibilità dei praticanti. Non idonea anche l’informativa che si limita a delineare solo le finalità del trattamento, senza includere gli altri elementi prescritti dal Codice privacy. Irregolare, infine, la mancata predisposizione di un sistema alternativo di ingresso in aula per chi non potesse o non intendesse acconsentire alla rilevazione delle impronte.




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giovedì, 24 gennaio 2008

Privacy e gestione dati: una segnalazione.




Cari amici, in attesa di riuscire a commentare questo comunicato stampa (che è estremamente interessante) ve lo segnalo...




Un saluto a tutti.




Stefano Massa







 Comunicato stampa




Il Garante ai gestori Tlc: cancellate le informazioni sulla navigazione in Internet




Il Garante per la privacy (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) interviene a tutela degli utenti di alcuni dei maggiori gestori di servizi telefonici e telematici con una serie di provvedimenti. A Telecom, Vodafone e H3G, è stata imposta la cancellazione di informazioni, illegittimamente conservate, riguardanti i siti Internet visitati dagli utenti. A Vodafone, H3G e Wind è stata impartita l'adozione di specifiche misure tecniche per la messa in sicurezza dei dati personali conservati a fini di giustizia.




"Questi provvedimenti – commenta Mauro Paissan, componente del Garante – affermano un principio innovativo e importante: va tutelata la riservatezza anche della navigazione in Internet e dell'uso dei motori di ricerca. I gestori telefonici non possono dunque conservare questi dati, nemmeno per ragioni di giustizia. Entro due mesi queste informazioni dovranno ora scomparire. Viene in questo modo riaffermata l'estrema delicatezza delle visite e delle ricerche in Internet". 




I gestori devono conservare esclusivamente i dati di traffico telematico funzionali alla fornitura e alla fatturazione del servizio di connessione e non quei dati di traffico apparentemente "esterni" alla comunicazione (pagine web visitate o gli indirizzi Ip di destinazione), che possono coincidere di fatto con il "contenuto" della comunicazione, consentendo di ricostruire relazioni personali e sociali, convinzioni religiose, orientamenti politici, abitudini sessuali e stato di salute.




La mancata adozione di alcune misure di sicurezza e l'indebita conservazione dei dati sulla navigazione in Internet sono emerse nel corso dell'attività ispettiva effettuata dal Garante anche nell'ultimo anno per verificare il rispetto del Codice privacy e delle prescrizioni impartite dal Garante nel dicembre 2005 riguardo alla protezione dei dati di traffico telefonico conservati a fini di giustizia e alle modalità con le quali i gestori di telefonia, fissa e mobile, adempiono alle richieste dell'autorità giudiziaria in materia di intercettazioni.




Telecom



Il Garante ha vietato la conservazione, in qualsiasi forma e grado di dettaglio, di informazioni sui siti visitati dagli utenti e imposto la cancellazione di questi dati, i quali talvolta comprendevano perfino le interrogazioni ai motori di ricerca effettuate dagli utenti. Il trattamento illecito dei dati di traffico telematico riguarda tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi di accesso alla rete mobile con tecnologia cellulare.




Alla società è stato infine vietato l'uso di sistemi informatici (proxy server), non necessari né per l'instradamento della comunicazione né per la fatturazione, che interponendosi tra l'utente e i siti consentono una ingente raccolta di dati relativi alle connessioni effettuate nel corso della navigazione.




Vodafone



Il Garante ha vietato la conservazione, in qualsiasi forma e grado di dettaglio, di informazioni sui siti visitati dagli utenti e imposto la cancellazione di questi dati. Il trattamento illecito dei dati di traffico telematico riguarda tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi di accesso alla rete mobile con tecnologia cellulare.




Alla società è stata impartita anche una serie di prescrizioni relative sia al rispetto delle misure di sicurezza poste a protezione dei dati dal Codice della privacy, sia all'adozione di sistemi tecnologici richiesti dal ricordato provvedimento del Garante del dicembre 2005, sia in relazione alle ulteriori criticità rilevate nel corso delle ispezioni.




H3G



Il Garante  ha vietato la conservazione, in qualsiasi forma e grado di dettaglio, di informazioni sui siti visitati dagli utenti e imposto la cancellazione di questi dati. Il trattamento illecito dei dati di traffico telematico riguarda tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi di accesso alla rete mobile con tecnologia cellulare.




Alla società è stata impartita anche una serie di prescrizioni relative sia al rispetto delle misure di sicurezza poste a protezione dei dati dal Codice della privacy, sia all'adozione di sistemi tecnologici richiesti dal ricordato provvedimento del Garante del dicembre 2005, sia in relazione alle ulteriori criticità rilevate nel corso delle ispezioni.




Wind



Alla società è stata impartita anche una serie di prescrizioni relative sia al rispetto delle misure di sicurezza poste a protezione dei dati dal Codice della privacy, sia all'adozione di sistemi tecnologici richiesti dal ricordato 
provvedimento del Garante del dicembre 2005, sia in relazione alle ulteriori criticità rilevate nel corso delle ispezioni.




Roma, 24 gennaio 2008


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giovedì, 10 gennaio 2008

Cari amici,


prendendo spunto dall'ultima newsletter del Garante per la protezione dei dati personali, ho pubblicato oggi un articolo su www.dirittosuweb.com .


Questo il testo:


"Spam e comunicazioni indesiderate: il Garante per la protezione dei dati personali interviene"


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Si profilano tempi duri, anzi durissimi, per gli spammer in Italia.


Il Garante per la protezione dei dati personali è nuovamente intervenuto su una tematica sempre sotto i riflettori, quella dello spam in tutte le sue forme, ed ha  ribadito – con una recente decisione - che il destinatario di comunicazioni indesiderate (siano esse sms, fax, e mail ed mms) potrà rivolgersi al Giudice civile per ottenere un idoneo risarcimento dei danni.


 


La notizia è stata segnalata dalla newsletter n.299 del 4 gennaio 2008 del Garante per la protezione dei dati personali  e, anche sulla scorta   decisioni assunte in precedenza dal Garante, questo ennesimo intervento potrebbe dare  il via una stagione di richieste risarcitorie da parte di utenti molestati da comunicazioni  indesiderate.


In  questo senso è possibile sviluppare qualche breve riflessione che  vogliono assumere un carattere  meramente divulgativo.


Il provvedimento  del Garante (il cui relatore è stato  il Dott. Giuseppe Fortunato) è stato adottato a seguito delle ripetute segnalazioni di abusi posti in essere da parte di una società che inviava fax aventi ad oggetto proposte commerciali, fax che non erano stati né richiesti né autorizzati.


A seguito di accertamenti e di una dettagliata istruttoria, il Garante ha ribadito il principio  secondo cui l’invio di fax posto in essere senza aver ottenuto il “consenso informato” dei destinatari, fa configurare un trattamento illecito dei dati personali, con tutte le conseguenze di legge.


In tal senso sono state disattese anche le argomentazioni difensive addotte dalla Società oggetto dell’indagine del Garante: la stessa infatti aveva sostenuto che i numeri di fax erano stati inviati solo a soggetti i cui numeri erano stati estratti da “elenchi categorici” (quali, ad esempio, le Pagine bianche), e quindi ci si sarebbe trovati dinanzi ad una sorta di “consenso presunto”.


Il Garante, sul punto, ha ribadito che anche in questi casi deve essere ottenuto il consenso preventivo all’invio di informazioni commerciali, specialmente quando le stesse sono poste in essere con determinate metodiche (come, ad esempio, l’invio di  fax,  sms o mms, e-mail oppure attraverso chiamate vocali effettuate con operatore automatico), e pertanto – tornando al caso in esame-  la società oggetto del provvedimento di divieto non potrà più utilizzare i dati personali in suo possesso.


In questo modo è stato sancito – si spera definitivamente - anche un principio generale di estrema importanza.


Senza consenso preventivo non si potrà inviare qualsivoglia tipo di pubblicità attraverso sms, mms, fax, posta elettronica e chiamate vocali a mezzo di operatore automatico.


Stabilito il principio generale, occorre adesso soffermarsi, seppur brevemente, sulle potenziali implicazioni legate ai profili risarcitori, e soprattutto, focalizzare l’attenzione sui potenziali danni arrecati dallo spam.


E’ indubbio che l’invio non richiesto di fax comporta  dei palesi danni economici quali, ad esempio, il consumo di carta o di carta termica, lo spreco di toner, l’occupazione indebita di linee telefoniche, per non parlare del disturbo arrecato dalle comunicazioni indesiderate nonché del costo in termini di tempo perso da parte del soggetto “contattato”.


E lo stesso principio può essere – seppur in maniera diversa – esteso anche al tempo dedicato a leggere ed eliminare e-mail contenenti spam  (o sms ed mms).


Indubbiamente una forma di “danno” potrebbe essere ipotizzata  e riconosciuta, e conseguentemente, potrebbe far scattare un risarcimento per la vittima dello spam.


Resta da verificare ed analizzare se, in sede giudiziaria,  accanto alla richiesta di risarcimento danni in casi del genere possa essere ipotizzata  o meno anche una forma di micro-danno esistenziale, ma ciò sarà oggetto di future riflessioni.


Il dato certo ed inequivocabile,  alla luce della decisione  del Garante per la protezione dei personali, è che per gli spammer in Italia si profilano tempi molto ma molto duri.


Sempre in attesa di conoscere, beninteso, quale sarà l’orientamento operativo dei magistrati in tema di risarcimento danni in questa particolare e delicata materia.


Avv. Stefano Massa


 

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lunedì, 07 gennaio 2008

Newsletter 310 dal garante privacy: una prima segnalazione.



Cari amici, innanzitutto buon anno. Mi è giunta oggi la newsletter da parte del Garante e, certo di farvi cosa gradita, inizio a segnalarVi questo interessante argomento, riproponendovi il testo della newsletter.


Questa sera magari scrivero qualche riflessione...


Stefano Massa



Gli “spammer” rischiano


il risarcimento danni


Il Garante ha riaffermato il principio riguardo ad un caso di invio di fax non richiesti


 


Il destinatario di fax, e-mail, sms e mms indesiderati può rivolgersi al giudice civile e chiedere un risarcimento per la lesione dei propri diritti. Lo ha affermato in un recente provvedimento il Garante, di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, che prosegue in questo modo nell’azione di contrasto allo spam. L’Autorità ha vietato l’uso illecito di dati personali  a fini di marketing  ad una società che inviava in modo sistematico e ad una molteplicità di persone, materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali senza il consenso dei destinatari. La società raggiunta dal provvedimento di divieto non potrà più utilizzare i dati personali in suo possesso. Numerose irregolarità erano infatti emerse nel corso degli accertamenti svolti a seguito di alcune segnalazioni nelle quali si lamentava l’invio di fax indesiderati da parte di una società che promuoveva prodotti e servizi per conto di altre aziende. Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito che inviare fax commerciali, senza aver prima ottenuto il consenso informato dei destinatari, comporta un trattamento illecito. Non solo: lo spam può causare danni al destinatario. Nel caso di invio via fax, tale danno può consistere, tra l’altro, nella perdita di tempo, nell’uso indebito della carta, del toner del suo apparecchio e nel disturbo provocato dalla comunicazione indesiderata che tiene occupato l’apparecchio.


La società, dal canto suo, si era giustificata asserendo di inviare fax commerciali solo a soggetti economici i cui numeri sarebbero reperibili sugli elenchi categorici (es. Pagine gialle, Pagine utili). Il Garante ha spiegato che, anche nel caso si utilizzino tali elenchi, non vi è possibilità di un invio senza consenso quando le comunicazioni commerciali sono effettuate con particolari modalità (via fax, posta elettronica, sms o mms o chiamate vocali mediante operatore automatico).


“Le comunicazioni non desiderate, siano esse quelle effettuate via telefono, fax, o quelle elettroniche via sms, mms, e-mail –afferma Giuseppe Fortunatorappresentano oggi le forme più invasive di disturbo nella vita quotidiana di utenti e consumatori. E’ un


fenomeno che va combattuto per liberare le reti di comunicazione da chi le ingolfa solo per proprio profitto. In questa battaglia di civiltà il Garante ha proceduto ad ispezioni tramite Guardia di Finanza, ha denunciato alla magistratura i responsabili, ha comminato notevoli sanzioni e su questa strada proseguirà nella difesa dei cittadini in maniera sempre più incisiva.” 


 


 

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domenica, 30 dicembre 2007

Auguri per un grande 2008


Stefano Massa

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venerdì, 21 dicembre 2007

Caso intercettazioni Berlusconi: un comunicato dal Garante.


Riceviamo dal Garante per la protezione dei dati opersonali questo comunicato stampa e lo pubblichiamo integralmente anche per una doverosa attività di divulgazione culturale in materia di privacy.


Molti cordiali saluti a tutti.


Stefano Massa


COMUNICATO STAMPA


 


 


 


 


INTERCETTAZIONI BERLUSCONI IN AUDIO SU SITI WEB


 


 


            In riferimento alla segnalazione pervenuta dall’On. Berlusconi, relativa alla liceità della diffusione sui siti Internet del quotidiano "La Repubblica" e del settimanale “L’Espresso” del contenuto di alcune conversazioni telefoniche riportate anche in audio, il Garante ha chiesto alla Procura di Napoli ulteriori informazioni allo scopo di verificare se le registrazioni audio e le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche diffuse figurino tra il materiale depositato e messo a disposizione delle parti.


            Il Garante coglie l’occasione per richiamare ancora una volta i mezzi di informazione al rispetto dei principi di essenzialità e proporzionalità dell’informazione, con particolare riguardo alla tutela della dignità e dell’immagine, personale e professionale, delle persone terze citate nelle conversazioni telefoniche.


 


 


 


            Roma, 21 dicembre 2007


 

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sabato, 08 dicembre 2007

Mi è pervenuto questo documento dal Garante privacy.


Potrebbe diventare un bel  tema di discussione...


Stefano Massa



COMUNICATO STAMPA


 


 


FLUSSO TRANSFRONTALIERO DI DATI: IL GARANTE CHIEDE NUOVE REGOLE PER AIUTARE LE IMPRESE MULTINAZIONALI A TUTELARE I CITTADINI


 


 


            La globalizzazione dei flussi informativi e dei mercati richiede oggi soluzioni innovative affinché le imprese multinazionali possano utilizzare modalità non burocratiche, ma pur sempre di garanzia per i cittadini, nel trasferire dati personali verso Paesi fuori dell’Unione europea. Occorre dunque rendere effettive anche in Italia le “norme vincolanti di impresa”, regole di condotta messe a punto e applicate uniformemente dai gruppi aziendali che operano in diversi Paesi.


            E’ quanto chiede il Garante per la protezione dei dati personali il quale ha segnalato a Parlamento e Governo l’esigenza di integrare la normativa italiana sulla privacy con una norma che consenta al Garante di autorizzare le società appartenenti ad uno stesso gruppo e operanti in Paesi diversi, a trasferire dati personali dall’Italia sulla base regole di condotta che il gruppo stesso si vincola ad osservare una volta che esse siano state vagliate positivamente dalle Autorità di protezione dati Ue.


            Già in alcuni Paesi dell’Ue, come Francia e Repubblica federale tedesca, il legislatore ha introdotto nella normativa nazionale un riferimento a “regole interne” al gruppo.


            Il Codice italiano sulla protezione dei dati personali non reca espresse indicazioni  in materia. Il Garante ha invitato Parlamento e Governo a prendere in esame la possibilità di inserire nel Codice un’apposita norma. Tale norma, nel prevedere la possibilità per il Garante di autorizzare il trasferimento sulla base delle garanzie assicurate dalle imprese stesse anche  mediante “regole di condotta esistenti nell’ambito di società appartenenti ad un medesimo gruppo”, dovrà specificare però che i cittadini interessati saranno garantiti anche in Italia in caso di mancata osservanza dell’impegno a rispettare queste regole.


 


 


 


            Roma,  7 dicembre 2007

stemassa alle 12:09 in: pensieri, privacy
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