martedì, 18 marzo 2008

Privacy ed elezioni..il comunicato del Garante




Cari amici,




ho trovato sul sito del Garante per la Protezione dei dati personali il Comunicato Stampa del 3 marzo 2008




Ho deciso di pubblicarlo, e magari di aggiungere qualche rigo di commento.




Sulla specifica tematica la mia opinione è duplice: forse in tema di Privacy e propaganda elettorale si percepisce una eccessiva "flessibilità" a favore dei partiti politici, almeno sullo specifico punto dell'utilizzabilità dei dati contenuti nelle liste elettorali.




Condivido, invece, appieno, l'impostazione metodologica adottata per i "Dati utilizzabili previo consenso" (sms mms etc...) e sui "dati non utilizzabili": in ambedue i casi mi sembra una posizione estremamente garantista nei confronti del cittadino.




Resta -comunque - la necessità di un approfondimento operativo in tema di dati personali e partiti/movimenti politici etc...ma, credo, che se ne parlerà dopo le elezioni politiche anticipate.




Un cordiale saluto ed auguri di Buona Pasqua a voi ed ai Vostri cari.




Stefano Massa




p.s. questo il testo del comunicato stampa del 3 marzo 2008

















Propaganda elettorale: le regole per un corretto uso dei dati personali dei cittadini



Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per sms ed e-mail




Regole chiare per partiti e candidati e garanzie a tutela dei diritti dei cittadini.



In vista dell'avvio della campagna elettorale, l'Autorità per la Privacy ricorda a partiti politici e candidati le modalità - fissate da uno specifico provvedimento generale - in base alle quali  chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (ad es. indirizzo, telefono, e-mail etc.).




Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque (es. albi professionali). Partiti e candidati possono usare lecitamente i dati personali di iscritti ed aderenti.



Per i titolari di cariche elettive vi è la possibilità di utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.




Dati utilizzabili con il previo consenso. A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet  o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.



Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente  utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).




Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi, anche di cura, liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.




Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti  direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 31 luglio 2008




Roma,  3 marzo 2008




 



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giovedì, 14 febbraio 2008



Questa vicenda, che viene raccontata nella newsletter n.312 del Garante per la protezione dei dati personali (ed ho deciso di riportare integralmente il testo)...mi ha lasciato molto inquieto...


Ve la sottopongo...


A voi le considerazioni del caso....secondo me è sintomatica di quanto siano precari i confini della privacy e di quanti eccessi nel trattamento dei dati personali possano essere effettuati...a tutti i livelli, nel nostro paese.


Resto in attesa delle vostre opinioni...




Un salutone




S.M.




Avvocati: no all’uso delle impronte digitali nei corsi per praticanti






Non si possono installare sistemi biometrici di rilevazione delle impronte per disciplinare gli ingressi in aula di praticanti avvocati che seguono i corsi di formazione forense, evitare assembramenti, eliminare code o scoraggiare abusivi scambi di tesserini. Il sistema è sproporzionato rispetto ai fini che intende perseguire. Lo stop è del Garante privacy che, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha vietato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere il trattamento, in qualunque forma, dei dati biometrici dei praticanti ed ha avviato un’istruttoria per verificare se vi siano i presupposti per contestare le violazioni concernenti irregolarità nell’informativa e la mancata notificazione all’Autorità prevista in questi casi dalla legge. La vicenda, arrivata all’attenzione del Garante a seguito della segnalazione di alcuni praticanti, inizia ad ottobre dello scorso anno quando il Consiglio dell’Ordine installa in prossimità delle aule dove si tengono i corsi un sistema di rilevazione di dati biometrici ed inizia ad acquisire le impronte digitali dei praticanti con l’intento di concludere le operazioni di raccolta entro gennaio 2008 ed inibire successivamente l’ingresso a tutti coloro che non abbiamo fornito le loro impronte. Nel disporre il divieto il Garante, pur riconoscendo al Consiglio dell’Ordine il compito di verificare la effettiva partecipazione dei praticanti alla Scuola, ha constatato che il trattamento effettuato era illecito perché non conforme ai principi di necessità e proporzionalità. L’uso delle impronte digitali – afferma il Garante - se può essere giustificato per obiettive e documentate esigenze di sicurezza di beni e persone in situazioni di elevato rischio, non può invece ritenersi lecito per generiche esigenze di sicurezza e di ausilio al rispetto delle regole scolastiche. Verifiche più rispettose della sfera personale degli individui possono essere disposte, ad esempio, attraverso l’utilizzazione di tesserini magnetici o controlli "a vista" dei partecipanti. Il trattamento, inoltre, è stato ritenuto non proporzionato anche sotto l’aspetto tecnico: il sistema prevede infatti la centralizzazione in un unico archivio dei codici identificativi derivati dall’esame delle impronte, anziché un sistema meno invasivo quale la memorizzazione dei singoli codici su badge nell’esclusiva disponibilità dei praticanti. Non idonea anche l’informativa che si limita a delineare solo le finalità del trattamento, senza includere gli altri elementi prescritti dal Codice privacy. Irregolare, infine, la mancata predisposizione di un sistema alternativo di ingresso in aula per chi non potesse o non intendesse acconsentire alla rilevazione delle impronte.




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sabato, 19 gennaio 2008

Una valida iniziativa del Garante


Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali ho trovato questo comunicato stampa che Vi segnalo:


Il Garante scrive a Parlamento e Governo: urgente ridurre i tempi di conservazione dei dati di traffico telefonico e internet


Con una lettera inviata al Presidente della Camera ed una al Ministro delle politiche comunitarie, il Garante per la privacy ha ribadito le proprie preoccupazioni sul periodo di conservazione dei dati di traffico telefonico ed Internet detenuti per finalità di giustizia. Attualmente, dopo il recente decreto "milleproroghe", che ha prolungato i termini fino al 31 dicembre 2008, i tempi di conservazione possono arrivare a 8 anni per i dati di traffico telefonico e a 3 per quelli telematici.


L’Autorità ha posto l’esigenza che il bilanciamento degli interessi coinvolti sia conforme alle prescrizioni della direttiva comunitaria in materia (la cosiddetta "direttiva Frattini"), e che la direttiva stessa, la quale prevede tempi di conservazione dei dati di traffico sia telefonico che telematico compresi tra un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni, sia tempestivamente recepita.


Al presidente Bertinotti, l’Autorità ha sottoposto inoltre la necessità che, in sede di conversione del decreto "milleproroghe", vengano introdotte alcune modifiche correttive alla norma, specificando che il periodo di conservazione dei dati è prorogato fino all’ entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.


Al Ministro Bonino, il Garante ha espresso l’auspicio che il decreto legislativo di recepimento della direttiva Frattini, già in fase di predisposizione, sia adottato nel più breve tempo possibile in modo tale da mettere fine all’attuale situazione di anomalia.


Roma, 15 gennaio 2008


COMMENTO : l'intervento del Garante è quantomeno opportuno in quanto l'Italia è un paese che si distingue per uso, ed a volte abuso nello "storaggio" dei dati internet e telefonici.


La libertà di comunicazione e la democrazia (fatto salvo, beninteso, tutti i casi in cui esistono reali esigenze di giustizia e/o di indagine) impongono anche un uso equilibrato e ponderato dello storaggio dei dati.


E' una vera questione di privacy, intesa come diritto fondamentale.


Continueremo a seguire il tema, che è di grande interesse generale nonchè di drammatica attualità.


S.Massa

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mercoledì, 12 dicembre 2007

Ultimora


Cari amici,


mi è pervenuto pochi minuti fa un comunicato stampa da parte del servizio relazioni con i mezzi di informazione presso il Garante per la protezione dei dati personali.


Di qui a seguito pubblico integralmente il testo del comunicato stampa, ed attendo vostri eventauli commenti.


Cordiali saluti.


Stefano Massa


COMUNICATO STAMPA


 


 


 


 


CASO BERLUSCONI ,GARANTE PRIVACY  DISPONE ACQUISIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE


 


 


 


     Il Garante per la protezione dei dati personali ha ricevuto oggi una segnalazione dell’on. Berlusconi relativa alla liceità della pubblicazione da parte del quotidiano “La Repubblica” delle notizie concernenti un’ inchiesta in corso presso la Procura della Repubblica di Napoli.      


    L’Autorità ha disposto l’immediata acquisizione dei necessari elementi di valutazione presso la testata giornalistica e il competente ufficio giudiziario e si è riservata sulla base dei necessari riscontri l’adozione, anche in via d’urgenza, di ogni eventuale provvedimento per i profili di propria competenza.


 


      Roma, 12 dicembre 2007


 

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