sabato, 13 dicembre 2008

Cari amici,




per motivi squisitamente professionali ho dovuto trascurare questo blog.




Dal 2009 il blog sarà nuovamente aggiornato con idonea costanza.




Un saluto a tutti




Stefano Massa




per contatti: avvocatomassa    a cui aggiungere  @   e poi hotmail.it




(un sistema semplice anti-spam).


Nel frattempo segnalo un bel convegno, Lunedì prossimo, alle ore 10,00 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Federico II" a Napoli:


 

PROF. LUCIO DE GIOVANNI



Preside della Facoltà di Giurisprudenza


dell’Università di Napoli Federico II



PROF. SANDRO STAIANO



Direttore del Dipartimento


di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato



Presiede



PROF. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA



Presidente Emerito della Corte Costituzionale



Ne discutono



PRES. CORRADO CALABRÒ



Presidente dell’Autorità per le garanzie


nelle comunicazioni



PROF. FRANCO PIZZETTI



Presidente del Garante


per la protezione dei dati personali



SEN. PROF. MASSIMO VILLONE



Università di Napoli Federico II



Intervengono



PROF. ALESSANDRO PACE



Università Roma La Sapienza



ON. PROF. ROBERTO ZACCARIA



Università di Firenze



PROF. GIOVANNA DE MINICO



Università di Napoli Federico II


In occasione dell’incontro


sarà presentato il volume:



MEZZI DI COMUNICAZIONE


E RISERVATEZZA



ORDINAMENTO COMUNITARIO


E ORDINAMENTO INTERNO



a cura di



A. PACE - R. ZACCARIA - G. DE MINICO



Jovene, 2008



Saluti

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domenica, 08 giugno 2008

cari amici de "laprivacy",


dopo un periodo difficile, riprendo le pubblicazioni anche su questo blog.


La vita a volte ha delle fasi no, ma l'importante è trovare l'energia giusta x riprendere.


E riparto dall'ultima newletter del Garante per la protezione dei dati personali, la n.307 del 6 giugno 2008.


Una newsletter ricca, interessante, cha analizzeròa  fondo, partendo da questo articolo:


Graduatorie on line: no a elenchi separati per le categorie protette

Non si possono diffondere via web dati idonei a rivelare lo stato di salute di una persona, specie se questa appartiene ad una categoria protetta. É quanto ribadito dall'Autorità  nel richiamare due sedi provinciali del Ministero della pubblica istruzione che sul loro sito Internet avevano inserito i nominativi del personale cui sono riservati posti nei concorsi pubblici (in quanto appartenenti a categorie protette) in un elenco separato, che ne precisava le caratteristiche: "Gruppo 2  Disabili art 1 L.n. 68/99". La suddivisione dei riservisti in tre gruppi in base alla specifica disabilità, adottata da taluni uffici scolastici provinciali, era stata successivamente inibita, attraverso una circolare, dal Ministero della pubblica istruzione poiché questo tipo di trattamento di dati sensibili è eccedente rispetto all'obiettivo perseguito con la pubblicazione delle graduatorie e determina la diffusione di informazioni sullo stato di salute e sulle condizioni familiari degli interessati. Diversi uffici scolastici, tuttavia, avevano continuato a mantenere nella pubblicazione dei loro elenchi la suddivisione in gruppi.

 

A seguito di alcuni accertamenti, l'Ufficio del Garante ha individuato l'inadempienza dei due enti provinciali interessati ed ha constatato che la loro condotta non era conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. La dicitura utilizzata nel sito, infatti, riportava un dato in grado di rivelare lo stato di salute dei soggetti individuati. Ma soprattutto, ha sottolineato l'Autorità, non risultava espressamente prevista dalla normativa vigente la costituzione di una separata graduatoria dei soggetti appartenenti alle categorie protette.

 

L'Ufficio del Garante  ha pertanto richiamato l'ufficio invitandolo ad eliminare dalle graduatorie provinciali il separato "Elenco riservisti" " Gruppo 2  Disabili art. 1 L.n. 68/99" e ogni altra dicitura dalla quale si possa desumere l'appartenenza dei soggetti a specifiche categorie protette.

 

Da parte loro, i due uffici scolastici hanno immediatamente adempiuto e dato conferma al Garante dell'avvenuta cancellazione dell'elenco.

Il commento: sono pienamente in sintonia con il provvedimento del Garante, che di fatto, con estremo garbo e solerzia, mira ad elimiare possibili fattori di discriminazione nonchè inutili diffusioni di notizie riservate (e nella fattispecie particolarmente delicate) dei soggetti in questione.


Cosa ne pensate?


Buon lavoro


Stefano Massa

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giovedì, 01 maggio 2008

Dati fiscali e pubblicazione su internet


Cari amici,


per un grave lutto ho sospeso le pubblicazioni su www.laprivacy.splinder.com


Oggi riprendo, segnalando la decisione del Garante relativa alla pubblicazione sul web degli elenchi dei contribuenti da parte dell'agenzia delle entrate.


E' un provvedimento che mi sento di condividere, e mi piacerebbe conoscere la vostra opinione.


Un saluto.

Stefano Massa













Pubblicazione Internet degli elenchi dei contribuenti da parte dell'Agenzia delle entrate - 30 aprile 2008


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;


VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);


VISTO l'art. 69 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti;


VISTO che il predetto art. 69, comma 6, prevede, ai fini della consultazione dei predetti elenchi, il loro deposito, per la durata di un anno, sia presso l'ufficio dell'amministrazione finanziaria, sia presso i comuni interessati;


RILEVATO che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 marzo 2008, che individua le modalità e i termini di formazione degli elenchi relativi all'anno di imposta 2005, ha disposto una diversa modalità di pubblicazione di tali elenchi in un'apposita sezione del sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it;


RILEVATO altresì che tali elenchi, suddivisi in relazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti, sono liberamente consultabili anche con la possibilità di salvarne una copia con funzioni di trasferimento file;


CONSIDERATO che il citato art. 69, come già rilevato più volte da questa Autorità, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Codice, la base giuridica per pubblicare elenchi dei contribuenti, recando "una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti" "operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali" (v. Provv. 17 gennaio 2001, doc. web n. 41031, Provv. 2 luglio 2003, doc. web. n. 1081728, nonché Provv. 18 ottobre 2007, doc. web. n. 1454901);


RILEVATO che, "come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività" (v., in particolare, Provv. del 2 luglio 2003, cit.);


CONSIDERATO tuttavia che il legislatore ha demandato all'Amministrazione finanziaria esclusivamente il compito di formare annualmente gli elenchi dei contribuenti e che il regime di pubblicità è invece direttamente prescritto per legge (art. 69, comma 6, cit.);


RILEVATO che, all'esito di una preliminare verifica effettuata da questa Autorità, la pubblicazione dei predetti elenchi attraverso il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it risulta allo stato non conforme alla normativa di settore;


CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a) e d) del Codice, può, anche d'ufficio, disporre il blocco e adottare altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;


RILEVATA la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti e di invitare in via d'urgenza l'Agenzia a sospendere nel frattempo la pubblicazione dei dati personali contenuti negli elenchi dei contribuenti sopra menzionati tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it, nelle more della definizione degli ulteriori accertamenti da parte di questa Autorità;


RISERVATA  la formulazione in altra sede di un invito ai mezzi di informazione a non divulgare i dati estratti dagli elenchi resi disponibili in Internet dall'Agenzia con le predette modalità;


VISTA la documentazione in atti;


VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;


Relatore il prof. Francesco Pizzetti;


TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE



ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, chiede ulteriori chiarimenti e invita l'Agenzia delle entrate a sospendere nel frattempo la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti tramite il sito web http://www.agenziaentrate.gov.it.



Roma, 30 aprile 2008


IL PRESIDENTE

Pizzetti


IL RELATORE


Pizzetti


IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli


 


 

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lunedì, 07 aprile 2008

Quando la tutela della riservatezza è garantita drasticamente: un caso made in Usa. 








Cari amici, oggi mi son soffermato su un caso di violazione della privacy made in Usa.








Ho trovato sul www.corriere.it di oggi questa notizia, che merita di essere segnalata, magari potrebbe essere di ispirazione anche in terra italica.




Anche perchè, e lo dico con coscienza, negli usa esistono regole flessibili in tema di privacy, ma in caso di trasgressione i rimedi sono estremamente drastici.








Un saluto affettuoso.








Stefano








Usa: infermiera spia cartelle cliniche dei vip, licenziata








07 apr 20:38 Esteri








LOS ANGELES - Un'infermiera americana, il cui nome non e' stato reso noto, e' stata licenziata dall'ospedale dell'Ucla di Los Angeles, uno dei piu' prestigiosi degli Stati Uniti, per aver spiato le cartelle cliniche dei vip, forse con l'intento di rivendere i dettagli piu' scabrosi alle riviste scandalistiche. Tra i personaggi famosi "spiati", risultano l'attrice Farrah Fawcett - famosa per aver interpretato il telefilm 'Charlie's Angels' - e Maria Shriver, moglie del governatore della California Arnold Schwarzenegger, ma si pensa che siano almeno 90 i vip le cui cartelle cliniche sono state "violate" dalla curiosa infermiera. Il direttore dell'ospedale, David Feinberg, ha tuttavia rassicurato che le informazioni private delle vittime non sono state diffuse ai tabloid.

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sabato, 05 aprile 2008

 Privacy e bollette telefoniche: un comunicato stamopa interessante.


Il tema del "dettaglio"delle bollette telefoniche  e della privacy è estremamente delicato, anche per le implicazioni-spesso di carattere familiare- che può comportare.


Il Garante per la protezione dei dati personali il 1 aprile ha diffuso un comunicato stampa, che sottopongo alla vostra attenzione, in attesa dei vostri eventuali commenti.


Con questa decisione, alcuni scenari in tema di privacy telefonica, mutano radicalmente, e l'impatto del provvedimento del Garante potrebbe essere molto ampio, anche per tanti profili di natura giudiziaria, lavorativa e familiare.


Fermo restando che l'interessato potrà chiedere ed ottenere il permanere del vecchio sistema, con le ultime tre cifre criptate con la XXX, la valenza della decisione del Garante è molto ampia, e da valutare con (estrema) attenzione).


Buon fine settimana


Stefano Massa


Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro"


Per le bollette telefoniche novità in arrivo: per gli abbonati che ricevono la fatturazione dettagliata anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro".


Il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato (relatore Francesco Pizzetti)  le compagnie telefoniche a emettere fatture dettagliate senza il mascheramento delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, come è attualmente. Gli abbonati che intendono, invece, continuare a ricevere bollette con la fatturazione dettagliata, ma con le ultime tre cifre oscurate, dovranno richiederlo espressamente al proprio gestore.


Il provvedimento del Garante (disponibile sul sito dell'Autorità e in via di pubblicazione sulla Gazzetta) tiene conto delle esigenze, più volte manifestate in questi anni da alcuni abbonati, di poter verificare più agevolmente l'esattezza degli addebiti e le chiamate effettuate. Attualmente l'abbonato, infatti, può conoscere i numeri totalmente in chiaro solo se contesta addebiti determinati o riferiti a periodi limitati.


A partire dal 1° luglio 2008, invece, i gestori di telefonia fissa e mobile potranno indicare nella fatturazione dettagliata già chiesta o che verrà chiesta dagli abbonati i numeri completi delle comunicazioni.


I gestori telefonici potranno però esercitare questa facoltà a condizione che, come richiesto dal Garante, tutti gli abbonati vengano preventivamente portati a conoscenza di questa possibilità, mediante un'apposita informativa da inserire all'interno di almeno due fatture e nel sito web del fornitore.


L'informativa dovrà citare la decisione del fornitore di avvalersi dell'autorizzazione del Garante e specificare che tutti gli abbonati, che abbiano fatto o faranno richiesta di fatturazione dettagliata, la riceveranno "in chiaro", salvo che non intendano mantenere il mascheramento delle ultime tre cifre.


Nell'informativa, inoltre, il Garante chiede che i gestori telefonici rivolgano l'invito a tutti gli abbonati che vorranno ricevere la fatturazione dettagliata in chiaro, ad informare quanti utilizzano la stessa utenza che la fatturazione perverrà completa di tutti i numeri chiamati.


L'autorizzazione generale del Garante è stata rilasciata al termine di un'istruttoria con la quale sono state verificate le modalità mediante le quali i gestori sono tenuti a consentire agli utenti di effettuare chiamate addebitandone il costo non in fattura, ma attraverso carte di pagamento, anche prepagate.


Roma, 1 aprile  2008

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domenica, 30 marzo 2008







Informazioni creditizie e fallimenti: un  provvedimento del Garante




Cari amici,




sulla newsletter n.303 del 21 marzo 2008 è stata data notizia di un recente ed importante intervento del Garante per la protezione dei dati personali.




Ve lo segnalo, pubblicando il testo integrale, e questa volta senza commenti, anche perchè la tematica mi sembra "operativa" e  di grande interesse.




Un saluto.




Stefano Massa










I Sic possono trattare i dati sui fallimenti purché inseriti in archivi separati




Il ricorrente, appellandosi al codice di deontologia sul credito al consumo e sui sistemi di informazione creditizia (Sic), riteneva illecito il trattamento dei propri dati da parte della società sostenendo che le informazioni relative al fallimento non rientrano tra i "dati che consentono di valutare la situazione finanziaria ed il merito creditizio dell'interessato". La resistente, dal suo canto, ha invece affermato di poter trattare legittimamente questa tipologia di dati, in quanto informazioni pubbliche desunte dal registro delle imprese, e di aver conservato i dati inerenti alla procedura fallimentare del ricorrente in un archivio separato del sistema di informazioni creditizie.





Nel dare ragione alla società, il Garante ha però ricordato e sottolineato come il codice deontologico relativo al credito al consumo dispone che i dati di fonte pubblica (come, in questo caso, quelli relativi al fallimento) possono essere lecitamente trattati dalle società che gestiscono un Sic, purché tali dati siano contenuti in archivi separati dal complessivo sistema di informazioni creditizie e non interconnessi ad esso.





I dati relativi alle procedure fallimentari possono essere trattati dalle "centrali rischi" private (oggi Sic) purché conservati in un archivio distinto dalle altre informazioni creditizie gestite. È quanto ribadito dal Garante nel dichiarare (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) l'infondatezza del ricorso di una persona nel quale si chiedeva la cancellazione di dati relativi ad un fallimento.
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mercoledì, 26 marzo 2008


Cari amici, questa sera sul sito del Garante ho trovato questa interessante notizia.


Leggiamola insieme:



Il Garante ai mezzi di informazione: senza il consenso dei genitori, non si può scrivere "bambino adottato"


"Non si può pubblicare, senza il consenso dei genitori, la notizia che un minore è figlio adottivo, né si può rivelare la sua provenienza geografica. Si tratta di una violazione della normativa sulla privacy e del Codice deontologico dei giornalisti". Lo riafferma il Garante per la protezione dei dati personali, in seguito al ripetersi di segnalazioni giunte all'Autorità da parte di genitori interessati.


"Quando si parla di bambino adottato - afferma il comunicato del Garante -  oltre alla legge sulla protezione dei dati personali viene violata anche la normativa in materia di adozione, che affida ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione".


Il Garante ribadisce poi la necessità che "i giornalisti rispettino con particolare rigore, quando scrivono di minori, la regola dell'essenzialità dell'informazione. Il Codice deontologico prescrive una forte tutela della personalità dei bambini, giungendo ad affermare che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca".


Roma, 25 marzo 2008


Un commento telegrafico: credo che la decisione del Garante sia da completamente da condividere.


L'adozione, e qui parlo da legale, ha profili umani e psicologici delicatissimi, e credo che l'eventuale divulgazione di simili  notizie, se gestita maldestramente, può generare traumi anche gravi al minore.


Si imponeva, pertanto, un intervento volto a stabilire il confine tra (legittimo) diritto di cronaca e (sacrosanto) diritto alla doppia riservatezza. Cosa che è avvenuta, in maniera chiara ed operativa.


Un saluto a tutti.


Stefano Massa 

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venerdì, 21 marzo 2008

Privacy ...vacanziera


Cari amici,


oggi avrei voluto semplicemente augurarVi buona pasqua.


Ma mi è giunta la newsletter  del Garante per la protezione dei dati personali  (precisamente la newsletter n.303 del 21 marzo 2008), che affronta una tematica estremamente interessante: la privacy nel rapporto tra albergatore e cliente.


Innanzitutto sottopongo a voi  la notizia così come è stata pubblicata sulla newsletter:


Privacy in albergo: vietato “spiare” i gusti dei clienti


Occorre un consenso specifico del cliente per l’uso dei dati a fini di marketing


 


Anche quando raccolgono via web, a fini di marketing, informazioni su gusti abitudini o preferenze dei clienti, le catene alberghiere devono richiedere uno specifico consenso per poter utilizzare quei dati. Per le finalità di marketing e di promozione commerciale la richiesta di consenso deve essere chiaramente distinta dal resto della scheda normalmente utilizzata per la raccolta dei dati ai fini della fornitura del semplice servizio alberghiero.


Lo ha ribadito il Garante con un provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato), adottato a seguito di una serie di accertamenti, con il quale ha vietato ad una catena alberghiera il trattamento dei dati raccolti illecitamente mediante il proprio sito. La catena alberghiera, a differenza di quanto correttamente fatto per i moduli sottoposti ai clienti presso le sedi degli alberghi, non aveva messo a punto un modello on line di richiesta del consenso conforme alla disciplina della privacy. Il modulo presente nella scheda da compilare via web non consentiva, infatti, al cliente di esprimere un consenso libero e specifico al trattamento dei dati a scopo commerciale.


Oltre al divieto di trattamento i dati illecitamente raccolti, la società alberghiera dovrà  individuare specifiche modalità per la richiesta del consenso per finalità di marketing.


Come potrete facilmente intuire, a seguito di questa  decisione viene stabilito un meccanismo di salvaguardia dell'utenza.  


Occorrerà, pertanto,  che  gli operatori del settore pongano in essere i necessari adempimenti per una corretta gestione della privacy della clientela e, soprattutto, dovranno essere individuate delle modalità "operative" per evitare e prevenire controversie con gli utenti.


Auguro Buona pasqua agli amici del blog (ed ai loro cari) e, gli interessati ad approfondire la tematica, potranno farlo contattandomi al seguente indirizzo di posta elettronica:


avvocatomassa    a cui dovrete aggiungere  @hotmail.it (vecchio sistema di difesa dallo spam...)


Un salutone a tutti


Stefano Massa  

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martedì, 18 marzo 2008

Privacy ed elezioni..il comunicato del Garante




Cari amici,




ho trovato sul sito del Garante per la Protezione dei dati personali il Comunicato Stampa del 3 marzo 2008




Ho deciso di pubblicarlo, e magari di aggiungere qualche rigo di commento.




Sulla specifica tematica la mia opinione è duplice: forse in tema di Privacy e propaganda elettorale si percepisce una eccessiva "flessibilità" a favore dei partiti politici, almeno sullo specifico punto dell'utilizzabilità dei dati contenuti nelle liste elettorali.




Condivido, invece, appieno, l'impostazione metodologica adottata per i "Dati utilizzabili previo consenso" (sms mms etc...) e sui "dati non utilizzabili": in ambedue i casi mi sembra una posizione estremamente garantista nei confronti del cittadino.




Resta -comunque - la necessità di un approfondimento operativo in tema di dati personali e partiti/movimenti politici etc...ma, credo, che se ne parlerà dopo le elezioni politiche anticipate.




Un cordiale saluto ed auguri di Buona Pasqua a voi ed ai Vostri cari.




Stefano Massa




p.s. questo il testo del comunicato stampa del 3 marzo 2008

















Propaganda elettorale: le regole per un corretto uso dei dati personali dei cittadini



Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per sms ed e-mail




Regole chiare per partiti e candidati e garanzie a tutela dei diritti dei cittadini.



In vista dell'avvio della campagna elettorale, l'Autorità per la Privacy ricorda a partiti politici e candidati le modalità - fissate da uno specifico provvedimento generale - in base alle quali  chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (ad es. indirizzo, telefono, e-mail etc.).




Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque (es. albi professionali). Partiti e candidati possono usare lecitamente i dati personali di iscritti ed aderenti.



Per i titolari di cariche elettive vi è la possibilità di utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.




Dati utilizzabili con il previo consenso. A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet  o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.



Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente  utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).




Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi, anche di cura, liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.




Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti  direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 31 luglio 2008




Roma,  3 marzo 2008




 



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mercoledì, 12 marzo 2008

Stop allo spam via fax parte 2 +  Una utility




Cari amici,




il Garante per la protezione dei dati personali, con due nuovi provvedimenti (di cui si parla all'interno della newsletter n.302 del 29 febbraio 2008) ha ribadito che non è consentito lo spam via fax.




Nella suddetta newsletter si evidenzia (e la cosa a parere del sottoscritto è supercondivisibile) che:  "tale garanzia non può essere elusa, inviando un primo fax, che, nel richiedere il consenso, abbia già un contenuto promozionale o pubblicitario".




La portata dell'orientamento espresso dal Garante è di grande respiro, e mette la parola fine a tutte le incertezze sulla liceità o meno dello spam via fax, un fenomeno - purtroppo - molto diffuso.




Su segnalazione di un caro blog-amico (Yetiste) ho elaborato una utility per voi, uno schema di diffida per gli spammer via fax.




Lo metto a vostra disposizione, sperando di farVi cosa gradita.




Molti cordiali saluti.




Stefano Massa



Spett.le........


Il sottoscritto/la sottoscritta,  in qualità di    .....


comunica quanto segue:


stanno giungendo presso il mio  (studio, ufficio etc.) fax da parte della vostra ditta (o consimile).


L'invio dei suddetti fax non è stato e non è in alcun modo autorizzato dal sottoscritto. 


Pertanto, persistendo il suddetto comportamento, sarò costretto a  rivolgermi al Garante per la Protezione dei dati personali che  ha più volte vietato (in ultimo con provvedimenti di cui si fa menzione sulla newsletter n.302 del 29 febbraio 2008) lo spam via fax, con riserva espressa di adire le vie legali.


Distinti saluti.


(data)                                                                   (firma)

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